Vetri oscurati

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stechio
00martedì 8 febbraio 2005 14:00
qui di seguito riporto un articolo prelevato dal sito www.ilvigileurbano.it


Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore-- modifiche costruttive



1. LUCI BLU IN SOSTITUZIONE DI QUELLE OMOLOGATE

Sono modifiche ai dispositivi di illuminazione, definiti dalle disposizioni vigenti (art.151 c.d.s.), non consentite e perciò sanzionabili, ai sensi dell’art.78 c.d.s.. mentre il loro uso è altresì sanzionabile ai sensi dell’art.153, comma 9.

Luci blu (o di altri colori non consentiti) installate in aggiunta alle luci contemplate nell’art.151, sono sanzionabili ai sensi dell’art.72, anche se non vengono usate.

2. ALETTONI, SPOILER, MINIGONNE
Non essendo elencate tra le caratteristiche costruttive o funzionali, indicate nell’appendice V del titolo III°, sezione I° (art.227 del regolamento), non sono soggette ad aggiornamento della carta di circolazione :
possono essere installate (come ad esempio i portapacchi, porta biciclette, porta sci, ecc.) sotto l’esclusiva responsabilità del conducente, purché non sporgano dalla sagoma del veicolo, siano efficacemente ancorate, non presentino bordi appuntiti o taglienti.

3. FINALE DELLA MARMITTA OMOLOGATA
Le direttive comunitarie hanno stabilito che i dispositivi di scarico dei gas combusti dei veicoli possono essere sostituiti con altri, purchè omologati, e accompagnati da attestazione del costruttore di omologazione, e purchè la rumorosità della marmitta non superi quella indicata sulla carta di circolazione del veicolo (misurata in decibel, al numero di giri previsto).
Tali dispositivi non sono da indicare sulle carte di circolazione.

4. LUCI ROSSE A LED ANTERIORI SCORREVOLI
Vedi punto 1

5. LIMITE MASSIMO DI RIBASSAMENTO DELL’AUTOVETTURA
Le direttive comunitarie non prevedono un altezza minima da terra della parte inferiore delle autovetture. Perciò l’assetto degli autoveicoli in generale non è determinabile dalla carta d circolazione, ma dalle schede di omologazione da richiedere al costruttore del veicolo qualora sorgano dubbi sui ribassamenti vistosi.
Tali ribassamenti comportano la sostituzione, non ammessa, delle sospensioni.
In tal caso, una volta verificato per via documentale (schede di omologazione) trattasi effettivamente di modifica, ricorrono le sanzioni contemplate nell’art. 78 del c.d.s.

6. VETRI SCURI
Le specifiche direttive sui vetri dei veicoli, stabiliscono l’obbligo della omologazine degli stessi.
Gli estremi dell’omologazione devono essere indicati in modo indelebile sui vetri, che possono essere leggermente colorati (azzurrati o simili), ma in modo comunque da lasciare ampia trasparenza.
Non sono ammesse pellicole sopra il vetro parabrezza e i vetri laterali per passeggeri


non esiste più neanche la facoltà del 25% per i vetr anteriori, e bisogna stare attenti che l'osuramento dei vetri posteriori è possibile solo se la macchina è dotata di doppi specchietti esterni.


[SM=x462970] stefano
stechio
00lunedì 7 marzo 2005 12:32
finalmente ho trovato il decreto che regolamenta i vetri oscurati...


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre Prot. n. 1680/M360

Roma, 8 maggio 2002

OGGETTO: Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli.

Pervengono richieste di chiarimenti, da parte degli Uffici Provinciali della Motorizzazione, in merito all'applicazione, sui veicoli in circolazione, di pellicole adesive su vetri dei veicoli. Al riguardo, si osserva quanto segue. La materia non è regolata da norme internazionali né da norme comunitarie che prevedano l'omologazione di dette pellicole quali entità tecniche indipendenti, nè risultano allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative specifiche in tal senso. Tuttavia, nell'ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato norme nazionali che disciplinano l'approvazione di dette pellicole nonché la loro installazione sui vetri dei veicoli. Lo Stato Italiano, invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali, rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di normative comunitarie. Non c'è dubbio, d'altra parte, che secondo il principio della libera circolazione delle merci, sancito dagli art. 28-30 del Trattato che ha istituito la Comunità europea, non è possibile vietare la commercializzazione di un prodotto approvato in un altro Stato membro e quindi liberamente circolante nel suo territorio. Pertanto, nel caso in esame, non possono non essere accettate pellicole applicate ai vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei veicoli approvate da altri Stati membri della Comunità europea o da Stati aderenti allo Spazio economico europeo, fermo restando il rispetto dei campi di visibilità previsto dalle norme comunitarie. Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l'applicazione delle suddette pellicole, dovrà essere verificato: 1) che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime; 2) che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione, costituito all'estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate. L'installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole. Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore) non è consentita l'applicazione delle pellicole in argomento né sul parabrezza né sui vetri laterali anteriori; inoltre, l'applicazione sul lunotto posteriore, è ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo i lati. E' appena il caso di precisare che l'applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli
non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione a norma dell'art. 78 del Codice della strada.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giorgio Berruti


[SM=x462970] Stefano
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