qui di seguito riporto un articolo prelevato dal sito www.ilvigileurbano.it
Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore-- modifiche costruttive
1. LUCI BLU IN SOSTITUZIONE DI QUELLE OMOLOGATE
Sono modifiche ai dispositivi di illuminazione, definiti dalle disposizioni vigenti (art.151 c.d.s.), non consentite e perciò sanzionabili, ai sensi dell’art.78 c.d.s.. mentre il loro uso è altresì sanzionabile ai sensi dell’art.153, comma 9.
Luci blu (o di altri colori non consentiti) installate in aggiunta alle luci contemplate nell’art.151, sono sanzionabili ai sensi dell’art.72, anche se non vengono usate.
2. ALETTONI, SPOILER, MINIGONNE
Non essendo elencate tra le caratteristiche costruttive o funzionali, indicate nell’appendice V del titolo III°, sezione I° (art.227 del regolamento), non sono soggette ad aggiornamento della carta di circolazione :
possono essere installate (come ad esempio i portapacchi, porta biciclette, porta sci, ecc.) sotto l’esclusiva responsabilità del conducente, purché non sporgano dalla sagoma del veicolo, siano efficacemente ancorate, non presentino bordi appuntiti o taglienti.
3. FINALE DELLA MARMITTA OMOLOGATA
Le direttive comunitarie hanno stabilito che i dispositivi di scarico dei gas combusti dei veicoli possono essere sostituiti con altri, purchè omologati, e accompagnati da attestazione del costruttore di omologazione, e purchè la rumorosità della marmitta non superi quella indicata sulla carta di circolazione del veicolo (misurata in decibel, al numero di giri previsto).
Tali dispositivi non sono da indicare sulle carte di circolazione.
4. LUCI ROSSE A LED ANTERIORI SCORREVOLI
Vedi punto 1
5. LIMITE MASSIMO DI RIBASSAMENTO DELL’AUTOVETTURA
Le direttive comunitarie non prevedono un altezza minima da terra della parte inferiore delle autovetture. Perciò l’assetto degli autoveicoli in generale non è determinabile dalla carta d circolazione, ma dalle schede di omologazione da richiedere al costruttore del veicolo qualora sorgano dubbi sui ribassamenti vistosi.
Tali ribassamenti comportano la sostituzione, non ammessa, delle sospensioni.
In tal caso, una volta verificato per via documentale (schede di omologazione) trattasi effettivamente di modifica, ricorrono le sanzioni contemplate nell’art. 78 del c.d.s.
6. VETRI SCURI
Le specifiche direttive sui vetri dei veicoli, stabiliscono l’obbligo della omologazine degli stessi.
Gli estremi dell’omologazione devono essere indicati in modo indelebile sui vetri, che possono essere leggermente colorati (azzurrati o simili), ma in modo comunque da lasciare ampia trasparenza.
Non sono ammesse pellicole sopra il vetro parabrezza e i vetri laterali per passeggeri
non esiste più neanche la facoltà del 25% per i vetr anteriori, e bisogna stare attenti che l'osuramento dei vetri posteriori è possibile solo se la macchina è dotata di doppi specchietti esterni.
stefano