IL VIOLENTATORE E' UN SARDO: DEVE ESSERE TENUTO IN CONSIDERAZIONE COME ATTENUANTE

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
INES TABUSSO
00venerdì 12 ottobre 2007 11:44
IL MESSAGGERO
11 ottobre 2007
«E' un violentatore, però è sardo»
Sentenza choc in Germania, esplode la polemica

www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=10836&sez=HOME_INITAL...

CAGLIARI (11 ottobre) - «Si deve tenere conto delle particolari impronte
culturali ed etniche dell'imputato. È un sardo. Il quadro del ruolo dell'uomo e
della donna, esistente nella sua patria, non può certo valere come scusante me
deve essere tenuto in considerazione come attenuante».

La sentenza choc arriva da Hannover dove un giudice tedesco ha scontato di due
anni la pena inflitta a un cameriere sardo emigrato in Germania che per
settimane ha tenuto segregata la sua fidanzata lituana e l'ha ripetutamente
violenta pensando che lo tradisse.

Choc in Sardegna, scoppia la polemica. La sentenza è stata emessa un anno fa
ma se ne è venuti a conoscenza solo ora perchè il difensore di Maurizio
Pusceddu, di 29 anni, di Cagliari, ha presentato istanza alla Corte d'Appello
del capoluogo sardo per ottenere che la pena possa essere scontata in Italia.
«Le attenuanti "etniche e culturali" - ha spiegato l'avvocato Annamaria Busia -
hanno prodotto uno sconto di pena di due anni. Ma la sentenza è chiaramente
permeata di inaccettabile razzismo».

«L'udienza si svolgerà il 23 ottobre prossimo - ha proseguito l'avvocato Busia
- ho depositato la sentenza del giudice tedesco tradotta in italiano mentre
alla Corte è giunta la documentazione con la quale la magistratura tedesca
chiede la garanzia che il detenuto sconti per intero la pena senza poter
usufruire di indulti o altre facilitazioni».

Sentenza razzista. Commenta così Antonio Satta dell'Udeur : «Sarebbe come
sostenere, per assurdo, che l'eventuale omicidio commesso da un tedesco
potrebbe trovare una qualche comprensione con il fatto che appena cinquant'anni
fa il suo Paese si è reso protagonista del massacro di milioni di uomini».
Parla di Imbecillità lombrosiana lo scrittore Salvatore Niffoi affermando che:
«Cercare un alibi etnico-culturale per un giovane violentatore rappresenta una
vera violenza nei confronti delle donne sarde e di un'isola che ha tra le sue
divinità ancestrali la Terra madre, cioè uno dei simbolì più alti della
femminilità»

Sceglie la strada del sarcasmo Francesco Cossiga commentando: «Non c'è forse
più un giudice a Berlino, ma c'è un giudice ad Arborea. - con un richiamo al
periodo storico della giudicessa Eleonora d'Arborea -. Mi sembra una sentenza
saggia: se una donna è legata ad un uomo è giusto che questi possa esercitare i
suoi diritti di coniuge, convivente o amico che dir si voglia, senza che questo
venga considerato illegittimo. Insomma Vim vi repellere licet (è lecito
respingere la violenza con violenza)».




**********************************************************************



IL MESSAGGERO
11 ottobre 2007
Il testo della sentenza

www.ilmessaggero.it/articolo_app.php?id=2621&sez=HOME_INITALIA&npl=N&desc_sez=I...

CAGLIARI ( 11 ottobre) - Ecco il testo della sentenza che ha condannato con
sconto di pena Maurizio Pusceddu, cagliaritano emigrato ad Hannover. Nella
causa penale contro Maurizio Pusceddu Nato il 19.07.1978 a Cagliari, Italia da
ultimo residente Am Markt 8, 31655 Stadthagen Attualmente nel penitenziario
giustiziario Sehnde, cittadinanza: italiana per: violenza carnale e a.

la I grande sezione penale del Tribunale di Buckeburg nelle sedute del
23.11.2005, 01.12.2005, 22.12.2005, 12.01.2006, 13.01.2006, 20.01.2006 e
25.01.2006, alle quali hanno preso parte il giudice presidente del Tribunale
barone V. Hammerstein, come presidente; il giudice del tribunale Bugard, come
giudice a latere; Eugen Meier Maik Schommerloh, come giudici popolari;
procuratore di stato Hirt come funzionario della Procura di Stato; impiegata
Brakhage come cancelliere della cancelleria ha riconosciuto di diritto il 25
gennaio 2006: C.P. che prescrive una pena non inferiore a 2 anni fino a 15 anni
di reclusione per la violenza carnale.

La sezione ha fatto uso della possibilità della attenuazione della pena a
norma dei § § 21, 49 c.p. perchè secondo gli accertamenti del perito Pallenberg
non poteva essere esclusa nell'imputato una notevole diminuzione della facoltà
di controllo. Il limite della pena slitta perciò a una pena da 6 mesi a 11 anni
e 3 mesi di reclusione.

Per la misura della pena si è tenuto conto a favore dell'imputato che finora
non si è fatto penalmente notare. È stato inoltre tenuto conto a suo favore che
come cittadino italiano che deve vivere separato dalla sua famiglia e dalla sua
cerchia di amici in patria, è particolarmente sensibile alla reclusione. Si
doveva ancora tenere conto che i reati sono stati un efflusso di un esagerato
pensiero di gelosia dell'imputato. In questo contesto si dovevano ancora tenere
conto delle particolari impronte culturali ed etniche dell'imputato. È un
sardo. Il quadro del ruolo dell'uomo e della donna, esistente nella sua patria,
non può certo valere come scusa, ma deve essere tenuto in considerazione come
attenuante. Era infine da tenere in considerazione come attenuante che
l'imputato ha fatto una confessione ad ogni modo in parti.

D'altra parte doveva essere tenuto conto in modo aggravante che l'imputato ad
ogni modo per quanto riguarda il reato II 8 ha pianificato e agito in modo
straordinariamente spietato. La parte lesa ha subito un trauma durevole a causa
dei maltrattamenti a lei inflitti. L'imputato ha vissuto fino in fondo le sue
tendenze sadiche ed ha tormentato la parte lesa, che gli era devota e
fisicamente di gran lunga più debole, per un periodo di tempo di tre settimane,
oltre alle lesioni personali e alle violenze carnali l'ha privata della sua
dignità orinando su di lei, strofinando sul viso un assorbente pieno di sangue
e poi deridendola anche verbalmente dopo il reato II 6 «che aspetto ributtante
hai tesoro». Non esitò neppure a fotografare il risultato dei suoi
maltrattamenti. VII La decisione sulle spese segue il § 465 C.P.P.

Il giudice presidente del tribunale von Hammerstein per assenza dal luogo e
per ferie è impedito a firmare.







Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 09:03.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com